Morte del contribuente: stop alle sanzioni tributarie. La Cassazione fa chiarezza

29/8/2025

La Corte di Cassazione, Sezione TributariaCivile, con l’ordinanza n. 22476 del 4 agosto 2025, interviene su un tema cruciale: la sorte delle sanzioni tributarie in caso di decesso del contribuente.

-      La vicenda processuale

Il procedimento trae origine dalla irrogazione di sanzioni tributarie per attività finanziarie estere non dichiarate ex art.5, co. 4 D.L. 167/1990 e impugnate dal contribuente in Commissione TributariaProvinciale di Milano.

Rigettato il ricorso in primo e secondo grado, in un primo momento la Suprema Corte cassava con rinvio per un nuovo esame da parte della Commissione Tributaria Regionale.  

Tralasciando le questioni di merito, la decisione della CTR Lombardia veniva nuovamente impugnata in Cassazione da parte dell’Agente della riscossione.

Tuttavia, nelle more del giudizio innanzi alla Suprema Corte, il contribuente veniva a mancare ed il suo difensore ne comunicava l'intervenuto decesso chiedendo, per tale ragione, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sottolineando che, vertendo l’oggetto del giudizio esclusivamente sulle sanzioni tributarie e sul loro ammontare, queste non fossero trasmissibili agli eredi ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 (oggi art. 8 D.Lgs. 173/2024).

-      Le conclusioni della Corte

La Corte, sul punto, ha ribadito un principio ormai consolidato: la responsabilità per le sanzioni amministrative ha natura esclusivamente personale e non si trasmette agli eredi, così il debito verso l’erario, sorto da violazioni tributarie attribuibili alla persona fisica, si estingue con la morte del trasgressore.

Pertanto, al decesso del destinatario delle sanzioni cessa anche la materia del contendere.

Infine, in tema di spese, la Cassazione, applicando per analogia alle sanzioni tributarie quanto sostenuto in tema di sanzioni amministrative, ha osservato che la morte del contribuente “impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati” e, pertanto, non occorre dar luogo al regolamento delle spese e non trovando neppure applicazione il principio della soccombenza virtuale.

Avv. Daniele Panella

Avvocato esperto di diritto penale