La sicurezza sul lavoro costituisce un pilastro fondamentale del sistema di tutele previsto dall'ordinamento italiano. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha consolidato un quadro normativo che pone al centro la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il datore di lavoro assume una posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti, con obblighi che vanno ben oltre la semplice fornitura di dispositivi di protezione individuale. Tra i principali doveri previsti dalla legge troviamo la valutazione dei rischi, l'adozione di misure di prevenzione e protezione, la formazione e l'informazione dei lavoratori, e la sorveglianza sanitaria.
Dal punto di vista della responsabilità civile, il datore di lavoro risponde dei danni causati ai dipendenti secondo i principi dell'articolo 2087 del Codice Civile, che impone l'adozione di tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Si tratta di una responsabilità contrattuale che non richiede la prova della colpa, essendo sufficiente dimostrare l'inadempimento degli obblighi di sicurezza.
La responsabilità penale, invece, si configura quando l'infortunio è causato da violazioni delle norme antinfortunistiche. I reati più frequentemente contestati sono l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose, aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. In questi casi, la pena può essere aumentata fino a un terzo e sono previste anche sanzioni pecuniarie significative.
Un aspetto particolare riguarda la delega di funzioni, attraverso cui il datore di lavoro può trasferire alcuni obblighi a soggetti qualificati. Tuttavia, tale delega deve rispettare criteri rigorosi: deve essere scritta, specifica, conferita a soggetto con competenze tecniche adeguate, e accompagnata dai poteri di spesa necessari. Il delegante mantiene comunque l'obbligo di vigilanza sull'operato del delegato.
La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro non viene meno nemmeno in presenza di comportamenti imprudenti del lavoratore, purché questi siano ragionevolmente prevedibili. Solo in caso di condotte del tutto eccezionali e imprevedibili può configurarsi un'interruzione del nesso causale.
Particolare attenzione merita il tema dell'onere della prova: spetta al lavoratore dimostrare l'evento dannoso e il nesso causale con l'attività lavorativa, mentre il datore di lavoro deve provare di aver adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla legge.